Strumenti di pianificazione
- un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato;
- le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto di vista ambientale;
- una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della medesima direttiva.
L’articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni predispongano i piani regionali, per la cui approvazione deve essere applicata la procedura di cui alla Parte II del medesimo decreto in materia di valutazione ambientale strategica. I piani di gestione dei rifiuti comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto. I piani regionali prevedono inoltre:
- tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, e dei rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale, la valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale;
- i sistemi di raccolta e gli impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da norme comunitarie specifiche;
- una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità al principio di autosufficienza e prossimità e se necessario degli investimenti correlati;
- informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale, nel rispetto delle linee guida statali;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri statali;
- le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
- le misure per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
- la determinazione, nel rispetto delle norme statali, di disposizioni per specifiche tipologie di rifiuto;
- le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che fissi gli obiettivi di prevenzione e descriva le misure di prevenzione esistenti e ulteriori misure adeguate. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
- sezione rifiuti urbani;
- sezione rifiuti speciali;
- sezione protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;
- sezione bonifica siti inquinati.
Consulta i Documenti
 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
 Deliberazione n. 4/145 del 15.02.2024
 Aggiornamento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
 Deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016
 Aggiornamento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - 2008
 Rapporto ambientale - 2008
 Sintesi non tecnica -2008
 Parere motivato - 2008
 Dichiarazione di sintesi - 2008
 Misure di monitoraggio - 2008 
Attività di vigilanza sulla gestione dei riufiuti
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore impianto destinato al trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto.
Consulta i documenti
 Delibera del 7 marzo 2017, n. 12/32
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2015
 DELIBERAZIONE N. 16/20 DEL 3.04.2018
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2016
 Deliberazione n. 9/62 del 22/02/2019
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2017 
 Deliberazione n. 27/19 del 28/05/2020
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2018
 Deliberazione n. 32/49 del 29/07/2021
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2019 
 Deliberazione n. 41/4 del 30/12/2022
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2020
 Deliberazione n. 44/23 del 14/12/2023
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2021
 Deliberazione n. 5/45 del 29/01/2025
 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna 2022
  
 
  
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