Rifiuti transfrontalieri

 
In ogni caso in cui i rifiuti debbano passare in via definitiva o transitare da uno Stato ad un altro, il trasporto assume il nome di spedizione transfrontaliera di rifiuti. Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
 
Il Regolamento nasce dall’esigenza di rendere coerenti i sistemi nazionali con il sistema comunitario e per allineare la normativa europea:
 
  • alle disposizioni della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, di cui la Comunità è parte dal 1994, che detta la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente;
  • alla decisione C(2001) 107/def. dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e alla sua successiva modificazione, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero.
Le norme europee prevedono che le spedizioni all’interno della Comunità Europea, nonché in entrata e uscita dal suo territorio, siano soggette a due distinti regimi prescrittivi in ragione del rischio insito nei rifiuti trasportati:
 
  • la notifica e l’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità di destinazione per il recupero o lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti.
  • gli obblighi informativi da parte del produttore o chi per lui effettua la spedizione per altre tipologie destinate al recupero.
La disciplina della spedizione transfrontaliera coinvolge, su un piano di adempimenti vincolanti e formali, chi effettua la spedizione (notificatore), chi riceve la spedizione (destinatario) e le autorità competenti dei paesi di spedizione, di destinazione e di transito, individuate all’interno di ciascun Paese della Comunità europea da specifiche regolamentazioni.
 
Per quanto attiene al contesto nazionale, l’art. 194 del D.Lgs. n.152/2006, stabilisce che le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome e individua quale autorità di transito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
La Regione Sardegna, con Legge regionale n. 9 del 2006, ha trasferito alle Province le funzioni e le competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti relativamente alle autorizzazioni, alla sorveglianza e al controllo; per queste ultime attività le Province possono avvalersi del supporto operativo del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE) e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS).
 
L'Assessorato della difesa dell'ambiente raccoglie statisticamente i dati dei movimenti transfrontalieri di rifiuti che interessano il territorio regionale annualmente, sulla base della documentazione proveniente dalle province isolane, sia in forma di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti sia di scheda riassuntiva di cui all’allegato IX al Regolamento (CE) 1013/2006.
 
I risultati dell’attività di raccolta dati, che offrono una visione generale e aggiornata della dinamica delle spedizioni di rifiuti che si verificano da e verso il territorio regionale, sono riportati nelle relazioni annualmente prodotte dalla Regione.

 

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Relazioni sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti

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