Rischio industriale

 

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono così definiti a causa della presenza di alcune tipologie di sostanze pericolose e in determinate quantità. Sono caratterizzati dalla probabilità (bassa) di generare un incidente, anche di entità molto vasta, in termini di danni alle persone, alle cose e all'ambiente. La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs.105 del 26 giugno 2015 che ha mantenuto, rispetto alla precedente normativa (D.Lgs 334/99)  la suddivisione tra stabilimenti di soglia inferiore (di competenza Regionale) e stabilimenti di soglia superiore (di competenza statale) , in funzione del quantitativo e tipologia di sostanze pericolose detenute.

La Regione, in ottemperanza al d.lgs. 105/2015, predispone il Piano regionale delle ispezioni (verifiche ispettive) degli stabilimenti di soglia inferiore ed il connesso programma annuale di ispezione.

Le ulteriori attività di competenza della Regione riguardano: l’espressione del parere al fine dell’individuazione degli stabilimenti soggetti all'effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti; la trasmissione  al Ministero Ambiente delle informazioni necessarie allo scambio di informazioni nell'ambito della Unione Europea, nonché quelle relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni di competenza regionale; la disciplina delle tariffe delle ispezioni e delle modalità contabili relative al versamento nelle casse regionali.
La Regione inoltre partecipa alle attività riguardanti gli stabilimenti di soglia superiore presso il Comitato Tecnico regionale (CTR), si occupa di dare l'intesa alla Prefettura in merito al Piano di Emergenza Esterno ed infine partecipa alle attività del Coordinamento per l'uniforme applicazione del Decreto sul territorio nazionale.

Il gestore deve presentare la notifica, comune ad entrambe le tipologie di stabilimenti, direttamente all’ISPRA, attraverso un apposito portale dedicato. ISPRA si occupa di verificarne la completezza e la conformità, in modo da consentire la comunicazione di informazioni corrette alla Commissione europea ai sensi dell’art. 21 comma 3 della Direttiva e della decisione europea 895/2014, nonché al fine dell’aggiornamento dell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, che ha sede presso lo stesso Istituto.
Rimangono di pertinenza delle Prefetture le attività di predisposizione dei Piani di emergenza esterna, pubblicati in genere nei siti delle medesime prefetture.

Consulta i documenti
Linee Guida - Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante

Consulta la normativa
D.Lgs 26 giugno 2015, 105 : Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III