Scarichi idrici

L’acqua reflua immessa in un corpo ricettore attraverso uno “scarico” necessita di uno specifico provvedimento autorizzativo secondo il principio che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” (art. 124, comma 1, d.lgs. 152/2006) specificandone la localizzazione, le caratteristiche quantitative e qualitative, il punto per effettuare i prelievi di controllo e la descrizione del sistema complessivo di scarico, rispettando quindi le indicazioni e le prescrizioni in essa contenute, diventano il titolo in base con il quale è possibile allontanare l’acqua reflua ad esempio da uno stabilimento. Il catasto degli scarichi mira quindi ad identificare l’impatto che questi oggetti generano sulla matrice acqua e la definizione di azioni finalizzate alla mitigazione dello stesso.

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D. Lgs. 152/06 – “Norme in materia ambientale”