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Circolare esplicativa in merito ai criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

Pubblicata dal Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato alla difesa dell’ambiente la circolare esplicativa in merito ai criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.
Con la deliberazione n. 12/4 del 08.03.2016 recante “Aggiornamento della parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la delibera della Giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008 – Criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale”, la Giunta regionale ha inteso aggiornare i criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2, cc. 6 e 7 della legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 31 marzo 1998.
Uno degli aspetti maggiormente innovativi riguarda l’equiparazione allo svolgimento dell’attività di collaborazione con tecnico competente per il periodo di due o quattro anni, di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 31.03.1998, della frequenza e superamento con profitto di un corso in acustica ambientale, del quale vengono specificati i requisiti.
A seguito dell’entrata in vigore delle succitate direttive sono stati avanzati dei dubbi interpretativi in riferimento a tali requisiti in particolare sul significato del termine “simulazioni”, inserito nel testo dell’allegato tecnico alla delibera in oggetto e, più in generale, riguardo alla natura delle esercitazioni del corso in questione.
Questa circolare intende chiarire tali dubbi e fornire un criterio di valutazione delle esercitazioni utile in sede di esame delle richieste di riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale da parte della competente Commissione.

Consulta i documenti
Circolare esplicativa della DGR n. 12/4 su TCAA [file .pdf]