Protezione fauna, danni e attività venatoria
L’attività venatoria nel territorio regionale è disciplinata dalla Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”.
L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 43 della L.R. 23/98, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45 della L.R. 23/98 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa annuale di concessione governativa, della tassa annuale di concessione regionale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.