Acque di balneazione

Le acque di balneazione sono attualmente tutelate dal Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n°116 "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE", il quale è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale. Il decreto stabilisce che ogni anno la Regione Sardegna, entro e non oltre il 31 dicembre, individui le acque di balneazione e determini la durata della stagione balneare. Il monitoraggio sulle acque di balneazione deve essere effettuato a partire dall’inizio della stagione balneare e per ogni stagione sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni. Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese. Nei casi in cui non sia possibile eseguire i prelievi, il programma di monitoraggio può essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione, la Regione classifica la qualità di tali acque come: a) «scarsa»; b) «sufficiente»; c) «buona»; d) «eccellente». Tale classificazione è ottenuta considerando i dati microbiologici delle quattro stagioni balneari precedenti alla stagione in corso. La rete di monitoraggio delle acque destinate alla balneazione in Sardegna, attiva dal 1985, suddivide la costa sarda in 647 zone soggette a classificazione.
Ogni anno, prima dell’inizio della stagione balneare la Regione Sardegna emana una direttiva al fine di uniformare le norme sulla qualità delle acque di balneazione sull’intero territorio regionale. Le zone che sono “chiuse” ad inizio stagione non possono più essere riaperte per tutta la stagione. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge o qualora si presuma un pericolo d'inquinamento delle acque, emette un’ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione e, verificata l'idoneità delle acque, ordina la riapertura delle zone precedentemente interdette. L'elenco dei punti da monitorare può variare di anno in anno in funzione di eventuali cambiamenti della linea di costa, presenza di sorgenti inquinanti e richieste specifiche da parte dei Comuni. Sono permanentemente interdette alla balneazione e non controllate da punti di campionamento le zone in prossimità di scarichi e foci, le zone portuali, le zone militari e le zone industriali. Nel caso di aree in cui vige il divieto di balneazione per “motivi indipendenti dall’inquinamento”, per esempio Zone A di riserva integrale, non vengono effettuati campionamenti. I tratti di costa di difficile accesso e non controllati ammontano a circa 548 km, mentre le zone non controllate in quanto permanentemente interdette ammontano a circa 336 km. Si ha così che la parte non controllata ammonta a 884 km, mentre la costa controllata risulta pari a 963 km. La costa interdetta permanentemente ammonta invece a km 336, pari a circa il 18 % della costa totale, ossia km 1849.

Consulta la Normativa
D. Lgs. 152/06 – “Norme in materia ambientale”.