Anagrafe dei Siti da Bonificare

I siti contaminati devono essere iscritti, secondo l’art. 251 del D. Lgs. 152/06, nell'apposita anagrafe regionale, tenuta dal Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio. Attualmente l’Anagrafe della Regione è stata aggiornata al 2009 ed è stata inserita nel primo stralcio funzionale del SIRA. L’anagrafe regionale contiene:

  • l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché gli interventi realizzati negli stessi siti;
  • l’individuazione dei soggetti ai quali compete la bonifica;
  • gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio degli interventi in caso di inadempienza dei soggetti obbligati.

I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe dei siti da bonificare, sono stati definiti dall’APAT (ora ISPRA) in collaborazione con le Regioni e le ARPA. La prima versione di questi criteri è stata pubblicata nel corso del 2001.

Documenti correlati
Criteri per la predisposizione dell’Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex D.M. Ambiente n. 471, del 25.10.1999. Contenuti e struttura dati. ANPA ottobre 2001