Procedura di V.I.A. e rilascio del Paur
La V.I.A. è un processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e della Delib.G.R. 11/75 del 24.03.2021, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.
Il provvedimento di V.I.A. comprensivo, laddove necessario, della V.Inc.A., di competenza regionale è rilasciato all'interno del PAUR, di cui alla L.R. n. 2/2021 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, che include i seguenti titoli abilitativi, che, se previsti, devono essere indicati dal proponente nell’istanza di attivazione del PAUR:
a. autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
b. autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
c. autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d. autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;
e. autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche e integrazioni;
f. nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).
Presentazione dell’istanza e avvio del procedimento
Il proponente trasmette al Servizio SVA dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR 11/75 del 2021, apposita richiesta (Modulo_5_Istanza_di_P.A.U.R.), allegando la documentazione a corredo dell’istanza in formato elettronico, firmata digitalmente e secondo le “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione formato digitale per le procedure di VIA”.
Procedimento
Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell’istanza, il Servizio V.I.A., dopo aver verificato l’avvenuto pagamento del contributo dovuto, il ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1,D.Lgs 152/206 e .s.m.i., pubblica nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione acquisita, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza delle eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente nell’istanza e lo comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, il Servizio V.I.A. nonché le amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione. All’esito della verifica, il Servizio SVA assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione delle eventuali integrazioni documentali.
Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, il Servizio V.I.A. pubblica sul sito web istituzionale della Regione Sardegna un Avviso al pubblico (Allegato A4). Della pubblicazione dell’avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la V.I.A. e, se previste, la V.Inc.A e l’A.I.A., utilizzando l’apposito modulo (Modulo_ 9_Osservazioni).
Entro i successivi trenta giorni dal termine della fase di consultazione, il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni del pubblico e dei contributi istruttori degli Enti interessati, può chiedere eventuali integrazioni, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, il Servizio V.I.A. può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio V.I.A. di procedere con l’archiviazione.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione, oppure dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni richieste, il Servizio V.I.A. convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ed il termine di conclusione dei relativi lavori è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione.
Nell’ambito delle sedute della conferenza di servizi, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi richiesti, resta ferma la possibilità di chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni di natura non sostanziale. in merito al progetto.
La conclusione positiva della conferenza di servizi, contiene:
a. l’esito dell’istruttoria sulla V.I.A. che include gli esiti della valutazione di incidenza, qualora necessaria;
b. i titoli abilitativi rilasciati sulla base dell’esito dell’istruttoria del procedimento di V.I.A.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Sulla conclusione della conferenza di servizi, positiva o negativa, si esprime la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria svolta da Amministrazioni ed Enti nell’ambito del presente procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale e rilascia il PAUR.
La deliberazione con la quale la Giunta regionale rilascia il PAUR, è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
Oneri istruttori
Contributo istruttorio pari al 0,5 per mille sul valore dell'opera da realizzare, con importo minimo di 500,00 euro.
I versamenti relativi agli oneri istruttori per i procedimenti di V.I.A. dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico - pagoPA - collegandosi alla pagina
https://pagopa.regione.sardegna.it/pagamento/REGIONESARDEGNA/DG_DIFESA_AMBIENTE
Gli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L. 27/2012).
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/679