Istituti faunistici privati  

 
Aziende agri-turistico venatorie
Le aziende agri-turistico venatorie sono aziende agricole private che hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende agrituristico venatorie devono essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in area di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da attività agricola ai sensi dei regolamenti comunitari in materia.
L’attività agri-turistica-venatoria deve essere in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole e silvicole tradizionali svolte all’interno delle superfici che costituiscono l’azienda agri-turistica-venatoria. Nella Regione Sardegna è possibile essere concessionari di una sola azienda agri-turistica-venatoria. Qualora all’interno delle aziende venga svolto anche l’esercizio agri-turistico, lo stesso deve essere autorizzato in conformità alla L.R. 23 giugno 1998, n. 18.
 
Aziende faunistico venatorie
 
Zone in concessione autogestita 
Attualmente in Sardegna sono in vigore le Zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia regolamentate dalla L.R. 32/1978. Questo tipo di istituto faunistico rappresenta una peculiarità della Regione Sardegna, non essendo previsto da nessuna normativa nazionale, e consiste in aree affidate temporaneamente in gestione ad associazioni di cacciatori. Il rapporto cacciatore-territorio in una zona di caccia autogestita non può essere superiore ai venti ettari. I soci di norma cacciatori residenti nello stesso Comune della ZCA, devono prevedere tra loro anche una quota di cacciatori non residenti. Ogni ZCA elegge un presidente, che viene eletto dai soci della ZCA. I concessionari delle autogestite devono farsi carico di provvedere alle spese di tabellazione perimetrale e di assicurare adeguata vigilanza. Tali zone autogestite saranno vigenti fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio. L’articolo 97 comma 4°, della stessa legge n° 23/98 da la possibilità su richiesta dell’Assemblea dei soci di trasformare le zone autogestite in Aziende Faunistico Venatorie (AFV). Al momento il Piano faunistico venatorio regionale non è stato ancora approvato. Unitamente al Piano deve essere adottato il Regolamento di attuazione che deve contenere sia la Direttiva sui criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle AFV che lo Statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico.
 
Zone di addestramento cani
Secondo l’art. 38 della L.R. n° 23/1998, le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori di fondi territorialmente interessati, possono autorizzare l’istituzione di zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani (Z.A.C.). In tali aree può essere consentito l’abbattimento di selvaggina allevata per l’addestramento dei cani. L’istituzione delle Z.A.C. è consentita nelle Aree Territoriali di Caccia (A.T.C). e nelle Aziende agri-turistico-venatorie.
 
Centri di allevamento fauna selvatica
Gli allevamenti di fauna selvatica sono previsti dalla art. 30 della L.R. n° 23/1998, sono distinti in 3 categorie a seconda delle finalità perseguite:
  1. Allevamenti a scopo di studio e ripopolamento
    Sono destinate alla riproduzione di specie autoctone mantenute in purezza quali:
  • pernice sarda (Alectoris barbara);
  • lepre sarda (Lepus capensis);
  • coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
  • germano reale (Anas platyrhynchos);
  • cervo sardo (Cervus elephus corsicanus);
  • muflone (Ovis musimon);
  • daino (Dama dama).
  1. Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale
    Sono allevatori privati che allevano specie nate in cattività o di certificata provenienza e salute.
  2. Allevamenti a scopo alimentare
    Allevamenti che possono essere esercitati da titolare di impresa agricola per l’allevamento a scopo alimentare di specie autoctone di certificata provenienza.
 
Centri pubblici e privati di riproduzione fauna
I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all' art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di fauna autoctona prioritariamente delle specie di particolare interesse naturalistico o venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 90.
 
Ambiti territoriali di caccia
Gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sono unità territoriali di gestione previste dalla Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23, ma non ancora istituite dalla Regione Sardegna, nelle quali sarà prevista una programmazione sostenibile della caccia.