Veicoli fuori uso

 

La filiera dei veicoli fuori uso è particolarmente importante per l’alto coefficiente di recupero dei veicoli e per il valore economico dei materiali derivanti dalle lavorazioni. Essa è disciplinata dal decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003, “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, oggetto di successive modifiche e integrazioni, e dall’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Le condizioni per cui un veicolo viene definito “fuori uso” sono le seguenti:

  1. nel caso in cui sia consegnato a un centro di raccolta;
  2. nel caso in cui sia consegnato al gestore di un automercato o un concessionario, dopo il rilascio del certificato di rottamazione;
  3. nei casi previsti in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
  4. per specifico provvedimento delle autorità;
  5. in ogni altro caso risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

All’art. 2, comma 1 del decreto 209/2003 sono esplicitati gli obiettivi perseguiti nella gestione dei veicoli fuori uso:

  • ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualità dell'ambiente;
  • evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
  • determinare i presupposti e le condizioni che consentano lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

La direttiva europea 2000/53/CE ha inoltre fissato, con riguardo ai rifiuti provenienti dall’attività di demolizione dei veicoli fuori uso, degli obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero, recepiti anche nel citato decreto 209/2003. In particolare “per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno”.

Pertanto, in attuazione dei principi di precauzione e dell'azione preventiva e in conformità alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il decreto 209/2003 individua e disciplina:

  • le misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, quelle per ridurre e controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, quelle per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, nonché i metodi per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
  • le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli per incoraggiare e favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
  • le azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
  • le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso;
  • le responsabilità degli operatori economici.

Il successivo decreto legislativo n. 119 del 3 settembre 2020 costituisce attuazione della Direttiva (UE) 2018/849 relativa ai VFU, la quale si inserisce nel cosiddetto “pacchetto circular economy”. Il nuovo decreto ha previsto importanti novità relativamente alla gestione dei VFU, tra le quali si segnalano:

  • la previsione che il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, sia gestito dai predetti soggetti in regime di “deposito temporaneo” ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”;
  • la previsione che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso siano effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche in caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA;
  • l’obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all’ingresso del centro di raccolta.

Gli impianti di destinazione dei veicoli fuori uso possono essere suddivisi in due classi:

  1. centri di raccolta, autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dove si effettuano almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso, ovvero autorizzati, anche disgiuntamente, a effettuare le operazioni R4, R13 e R12 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè recupero di metalli, messa in riserva di rifiuti e scambio degli stessi (dove per scambio devono essere intese ad esempio la cernita, la separazione, la compattazione);
  2. impianti di trattamento, autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dove si effettuano tutte o alcune delle seguenti attività:
  • messa in sicurezza
  • demolizione
  • pressatura
  • tranciatura
  • frantumazione
  • recupero
  • preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati
  • altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento.

La messa in sicurezza consiste in:

  • rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
  • rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
  • rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
  • prelievo del carburante e avvio a riuso;
  • rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
  • rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
  • rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
  • rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

La demolizione consiste in:

  • smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  • rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
  • eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Il Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio monitora la gestione dei veicoli fuori uso in Sardegna mediante la raccolta dati presso i soggetti autorizzati alla demolizione dei veicoli fuori uso, la consultazione del modulo unico di dichiarazione (MUD) e del pubblico registro automobilistico (PRA) e pubblica i risultati in specifiche relazioni annuali predisposte dai competenti uffici della Regione.