IRFS (Istituto Regionale Fauna Selvatica) 

 
Nell’ambito dell’Assessorato della difesa dell’ambiente è istituito l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.
L’IRFS svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica attivando opportune collaborazioni con l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori, o le specie di particolare rilevanza internazionale. Opera, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico - consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
L’Istituto Regionale Fauna Selvatica fornisce supporto tecnico all’Assessore regionale della difesa dell'ambiente in merito all’autorizzazione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale a scopo di ripopolamento; alla predisposizione di piani di abbattimento, o controllo, della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena, o invasiva; all’autorizzazione in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione. 
Inoltre, l’attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con l’Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall’Unione Europea per l’inanellamento (Euring). L’attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall’Assessore della difesa dell’ambiente, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.