Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

 

La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

La verifica di assoggettabilità a VIA è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017 e dalla DGR 45/24 del 27.11.2017, la cui efficacia temporale è stata disposta con la DGR 53/14 del 28.11.2017.

La Giunta regionale ha emanato le seguenti ulteriori disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale:

  • DGR 19/33 del 17.04.2018 recante “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell’efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica”;
  • DGR 41/40 del 08.08.2018  recante “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13  novembre 1998  n.  31, in  materia di procedure di valutazione ambientale da applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all’ interno di siti della rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e semplificazione in tema di pubblicazione dei provvedimenti in materia di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)”.

 

Categorie di progetti sottoposti a verifica

  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato A1 e B1 della Delibera n. 45/24 del 27/09/2017, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1;
  • i progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Presentazione dell’istanza e procedimento

Il Proponente l’opera o l’intervento presenta l’istanza di verifica al Servizio SVA dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, trasmettendo tutta la documentazione in formato elettronico e l’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori, se dovuti (DGR 45/24 del 27.09.2017 come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/14 del 28.11.2017).

Il Servizio SVA pubblica tempestivamente lo studio preliminare ambientale nel sito web istituzionale e comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web.

Il Servizio SVA, tenuto conto dei pareri/contributi istruttori/osservazioni acquisiti, predispone e trasmette all’Assessore della Difesa dell’Ambiente una relazione istruttoria contenente una motivata proposta di esclusione o assoggettamento alla procedura di VIA.

Sulla base dell’istruttoria del Servizio, la Giunta regionale conclude il procedimento di verifica con propria deliberazione, sottoponendo o meno l’intervento alla ulteriore procedura di VIA.

La Deliberazione della Giunta Regionale è pubblicata integralmente ed esclusivamente nel sito web della Regione Sardegna Autonoma della Sardegna.

I versamenti relativi agli oneri istruttori per i procedimenti di VIA  dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico - pagoPA - collegandosi alla pagina https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA

Gli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalita di pagamento girofondi (L. 27/2012).