Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
La valutazione di impatto ambientale, comunemente detta V.I.A., ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti di determinati progetti pubblici o privati sull'ambiente, inteso come l’insieme dei seguenti fattori:
- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.
Sono inclusi negli impatti ambientali gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.
La V.I.A. si applica alle categorie di progetti individuati dalla direttiva comunitaria di riferimento (Direttiva 2014/52/UE), dalle norme statali di recepimento (D.Lgs. n. 152/2006, parte seconda; D.M. Ambiente del 30.03.2015) e dalle norme regionali di attuazione (L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. 11/75 del 24.03.2021).
Le norme vigenti distinguono i progetti da sottoporre direttamente a V.I.A. (Allegati II e III alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/06), da quelli per cui è necessario procedere preliminarmente ad una verifica di assoggettabilità – c.d. screening (Allegati II bis e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06).
Procedure di competenza regionale
Verifica di assoggettabilità a VIA (Verifica o Screening)
È la procedura da attivare allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere sottoposto al procedimento di V.I.A. E’ effettuata per i progetti elencati nell'allegato B1 alla Delib.G.R. 11/75 del 24.03.2021, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. Ambiene 30.03.2015.
Ai sensi della L.R. n.1 del 2019, per i progetti che ricadono anche parzialmente all’interno delle aree della Rete Natura 2000, la procedura di verifica è comprensiva della procedura di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), di cui al D.P.R. n. 357/97.
Valutazione preliminare
È la procedura che il Proponente ha la facoltà di richiedere per individuare l'eventuale procedura da avviare per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti di cui agli allegati A1 e B1 alla Delib.G.R. 11/75 del 24.03.2021; fanno eccezione le modifiche o estensioni che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati.
Consultazione preventiva
Nel caso di opere sottoposte a V.I.A., il Proponente ha la facoltà di richiedere una fase di confronto con il Servizio V.I.A. al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie per la redazione dello Studio di impatto ambientale (S.I.A).
Definizione dei contenuti dello S.I.A. – Scoping
È una fase, facoltativa, di consultazione con il Servizio V.I.A. e i soggetti competenti in materia ambientale finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello S.I.A.
Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
La V.I.A. è un processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e della Delib.G.R. 11/75 del 24.03.2021, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.
V.I.A. e Provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)
Il provvedimento di V.I.A. comprensivo, laddove necessario, della V.Inc.A., di competenza regionale è rilasciato all'interno del PAUR, di cui alla L.R. n. 2/2021 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021.
Il PAUR include, oltre alla V.I.A., i seguenti titoli abilitativi, che, se previsti, devono essere indicati dal proponente nell’istanza di attivazione del PAUR:
- autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e s.m.i., e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i.;
- nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).
Il PAUR, comprensivo di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente, viene rilasciato all’esito del procedimento disciplinato dall’articolo 8 delle Direttive allegate alla Delib.G.R. 11/75 del 2021 che tiene luogo dei procedimenti stabiliti dalle norme di settore per il rilascio dei singoli titoli abilitativi richiesti dal proponente e compresi nel PAUR.
Verifica e V.I.A. ex post
Nel caso di progetti di cui agli allegati A1 e B1 alla Delib.G.R. 11/75 del 2021, realizzati in assenza della Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e della V.I.A., se previste, è necessario attivare le procedure ex-post:
- la procedura di Verifica ex-post si svolge con le medesime modalità indicate per la procedura di verifica “ordinaria”;
- la procedura di V.I.A. ex-post si svolge con le modalità indicate nell’allegato G alla Delib.G.R. 11/75 del 2021.
Procedure di VIA di competenza statale
Nell’ambito dei procedimenti di VIA di competenza statale, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 152/2006, la Direzione generale dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente svolge un’istruttoria finalizzata all’espressione delle osservazioni regionali, raccogliendo anche i contributi istruttori/osservazioni/pareri formulati dagli altri Assessorati ed Enti Regionali.
Per la consultazione delle procedure di competenza statale collegarsi alla pagina https://va.mite.gov.it/it-IT
Oneri istruttori
I versamenti relativi agli oneri istruttori per i procedimenti di V.I.A. dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico - pagoPA - collegandosi alla pagina
https://pagopa.regione.sardegna.it/pagamento/REGIONESARDEGNA/DG_DIFESA_AMBIENTE
Gli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L. 27/2012).
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Modulistica
Allegati editabili
Consulta la normativa
Regionale
Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 “Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)
Legge regionale 08.02.2021, n. 2 “Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni”
Legge Regionale 11.01.2019, n. 1 “Legge di semplificazione 2018”, articolo 9 (Procedure di valutazione di progetti ricadenti all'interno dei siti della Rete natura 2000).
Legge Regionale 11.01.2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”, articolo 5 (Disposizioni in materia di ambiente e territorio).
Legge regionale 12.06.2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, articolo 48 (Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale - Funzioni della Regione).
Nazionale
DLgs 152 del 2006 - Norme in materia ambientale
D.M. Ambiente del 30.03.2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome
I dati sono in corso di aggiornamento.
Ci scusiamo per il disagio