Fanghi di depurazione

 
L’utilizzo nei terreni agricoli dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue, domestiche o industriali, è disciplinato dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, in attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, mentre gli aspetti gestionali generali (raccolta, trasporto, deposito preliminare, trattamento, etc.) sono regolati dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella sua parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti.
 
L’art. 2 del D.Lgs. 99/92 definisce:
  1. fanghi: residui derivanti dai processi di depurazione:
  • delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
  • delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute al punto 1);
  • delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1);
  1. fanghi trattati: fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;
  2. agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico;
  3. utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel sottosuolo.
 
Lo stesso D.Lgs. n. 99/92, all’art. 3, ammette l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se concorrono le seguenti tre condizioni:
  1. i fanghi sono stati sottoposti a trattamento;
  2. i fanghi sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  3. i fanghi non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale.
Tali condizioni costituiscono il principio fondamentale su cui basare la valutazione dell’idoneità di una determinata combinazione fanghi-suolo sul piano agronomico e della tutela ambientale e sanitaria.
 
I dati sul riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura sono riportati in specifiche relazioni annuali predisposte dai competenti uffici della Regione.
 

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Relazioni sul riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione
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Deliberazioni sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura