Rifiuti sanitari
La norma di riferimento per i rifiuti sanitari è il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, frequentemente chiamato “Regolamento”, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
I rifiuti sanitari derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano le prestazioni previste dalla Legge.
La classificazione generale dei rifiuti sanitari prevede le seguenti tre categorie:
- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi non a rischio infettivo;
- rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
Questi ultimi sono individuati dai codici 180103* e 180202* del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e:
- provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici;
- provengono da ambienti di isolamento infettivo e sono venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto dei pazienti isolati;
- sono contaminati da sangue, altri liquidi biologici che contengono sangue, feci o urine, liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
- provengono da attività veterinaria e sono contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali o sono venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.
Altri rifiuti sanitari sono costituiti da:
- rifiuti cimiteriali, ossia i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione e rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (es. materiali lapidei, inerti, terre di scavo, etc.);
- rifiuti assimilati agli urbani, purché siano non pericolosi e non siano venuti in contatto con pazienti affetti da malattie trasmissibili attraverso essi; per esempio rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti, residui dei pasti, vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti, spazzatura, indumenti e lenzuola monouso, rifiuti da giardinaggio, gessi ortopedici, bende, assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine, rifiuti sterilizzati avviati a smaltimento in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione, cioè, ad esempio, farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario e materiali visibilmente contaminati, organi e parti anatomiche non riconoscibili, piccoli animali da esperimento, sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
- rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che risultano come rischio analoghi a rifiuti pericolosi a rischio infettivo, quali, ad esempio, quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.
Il Regolamento stabilisce un ordine di priorità in riferimento alla gestione di rifiuti sanitari avendo come obiettivi:
- la prevenzione e la riduzione nella produzione dei rifiuti;
- la diminuzione della loro pericolosità;
- il reimpiego, il riciclaggio e il recupero.
Attraverso lo strumento della raccolta differenziata si vuole incentivare il recupero di materia e ridurre al contempo i quantitativi di rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, facendo riferimento in particolare ai rifiuti di imballaggi non pericolosi, ai rifiuti metallici non pericolosi, ai rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, ai rifiuti di giardinaggio, ai liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, agli oli minerali, vegetali e grassi, alle batterie e pile, ai toner, al mercurio e alle pellicole e lastre fotografiche.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti utilizzando apposito imballaggio (rigido ed eventualmente riutilizzabile, previa idonea disinfezione, nel caso di rifiuti taglienti o pungenti) che riporti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (taglienti e pungenti)”.
Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore; per i rifiuti destinati a impianti di incenerimento la fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere sottoposti a smaltimento secondo le seguenti prescrizioni:
- in impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi;
- in impianti di incenerimento per rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali, purché siano introdotti nel forno direttamente, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti; alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti sanitari;
- in impianti di incenerimento dedicati.
La sterilizzazione dei rifiuti sanitari può essere effettuata solo per rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo e deve avvenire in impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Tale autorizzazione non è necessaria se l’impianto di sterilizzazione è localizzato all’interno del perimetro della struttura sanitaria, se i rifiuti oggetto della sterilizzazione sono prodotti nell’ambito della struttura medesima e se è stata presentata comunicazione alla Provincia nel momento di attivazione dell’impianto. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o speciali alle stesse condizioni adottate per i rifiuti urbani; diversamente possono essere avviati a impianti di produzione di combustibile solido secondario (CSS) o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. 254/2003, le Regioni sono tenute a istituire sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Gli esiti di tale monitoraggio sono riportati in specifiche relazioni annuali redatte dai competenti uffici della Regione.
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Relazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti sanitari
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