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Delibera Giunta Regionale n. 57/24 del 21.11.2018 - Zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che con la delibera n. 57/24 del 21.11.2018 sono state apportate integrazioni alla precedente Delibera n. 38/35 del 24.07.2018 “Linee guida per le zone in concessione autogestita per l’esercizio della caccia - Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda”.

In particolare nelle more dell’adozione del piano faunistico venatorio regionale e nel rispetto del principio generale della tutela della fauna selvatica e di programmazione e disciplina del prelievo venatorio contenuti nell’attuale normativa regionale, si dispone che:

  1. I concessionari delle zone autogestite per l’esercizio della caccia siano obbligati a trasmettere entro il mese di marzo alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio le statistiche di tutti gli abbattimenti, effettuati all’interno della zona autogestita, mediante format predisposto dalla amministrazione regionale.
  2. I concessionari delle zone autogestite per l’esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento primaverile, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico e trasmessa, entro il mese di aprile, a cura del presidente, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio. I dati dovranno pervenire nella forma indicata nell’allegato tecnico (dati quantitativi e cartografici), accompagnati da una dichiarazione firmata dal tecnico faunistico, attestante il rispetto delle linee guida contenute nello stesso allegato tecnico.
  3. Alla luce dei dati elaborati dai tecnici faunistici e trasmessi dai presidenti, previa verifica della loro correttezza, le Province o la Città Metropolitana competenti per territorio predispongano entro il mese di maggio un elenco delle aree di caccia in concessione autogestita del territorio provinciale nelle quali si propone di consentire l’esercizio della caccia ad una o a entrambe le specie, sulla base del raggiungimento di una soglia minima di densità, determinata a livello regionale e riscontrata attraverso censimenti primaverili.
  4. I concessionari delle zone autogestite per l’esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento estivo, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico, e trasmessa, entro il 20 di settembre, a cura del presidente, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio. I censimenti avranno obiettivi diversi per le due specie. Per la pernice sarda, i censimenti saranno finalizzati ad ottenere la produttività annuale delle coppie censite in primavera, su cui si baserà il piano di prelievo. Per la lepre sarda, che non presenta invece una stagionalità nella riproduzione, i censimenti forniranno una verifica delle densità primaverili, a cui andranno applicati valori medi di produttività derivati da dati cinegetici delle stagioni precedenti per determinare le quantità di prelievo sostenibile. Al termine dei  censimenti, entro il 20 Settembre, i presidenti delle Autogestite trasmetteranno alle Amministrazioni provinciali o alla Città Metropolitana i dati relativi agli esiti dei censimenti estivi. I dati dovranno pervenire nella forma indicata nell’allegato tecnico (dati quantitativi e cartografici), accompagnati da una dichiarazione firmata dal tecnico faunistico, attestante il rispetto delle linee guida contenute nello stesso allegato tecnico. Per le aree Autogestite autorizzate al prelievo, per la stagione venatoria in questione, i dati trasmessi dovranno riportare la quota di prelievo proposta, sulla base delle entità di prelievo compatibili con gli obiettivi determinati a livello regionale.
  5. Alla luce dei dati trasmessi dai tecnici faunistici, previa verifica della loro correttezza, le Amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana provvederanno a comunicare alla Regione le quote di prelievo ammesse per ciascuna area, entro il mese di settembre.
  6. Le zone in concessione autogestita inadempienti, anche per un solo anno, non potranno esercitare la caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. A tale riguardo le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite ed in particolare a quelle relative all’istruttoria delle istanze di rinnovo delle concessioni autogestite, dovranno segnalare le concessioni inadempienti .
  7. Vengano approvate le linee guida allegate alla presente Delibera per farne parte integrante.
  8. Venga diramata una circolare esplicativa sulle attività da svolgere.

Consulta i documenti
DGR 57_24 del 21.11.2018 - Integrazioni DGR 38_35
Allegato DGR 57_24 - Linee guida
Nota prot 25293 del 28.11.2018- Circolare