Altri settori

 

Illuminazione pubblica
L’illuminazione pubblica rappresenta un importante uso finale dell’energia elettrica ed è sotto molteplici aspetti parte integrante della gestione amministrativa del territorio: migliora la sicurezza della viabilità, specialmente per gli utenti più deboli del traffico (pedoni e cittadini residenti). Ciò nonostante, molte amministrazioni locali sono poco consapevoli della qualità dell’illuminazione e dei risparmi energetici conseguibili tenendo conto di quanto oggi la ricerca e la tecnologia mettono a disposizione per ciascuna delle singole parti di cui è composto un impianto di pubblica illuminazione.

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
Con il Decreto legislativo 102 del 4 Luglio 2014, nell'ottica di analisi dei consumi energetici aziendali, è stato introdotto l’obbligo rivolto ad alcune tipologie di impresa di effettuare un audit energetico (o diagnosi energetica), per la classificazione del consumo energetico nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e l’individuazione degli interventi o aggiornamenti tecnologici in grado di ridurre nel tempo i consumi, il tutto per sottostare agli obiettivi di risparmio energetico definiti dalla Direttiva europea 2012/27/UE.

È per questi motivi che il Ministero per lo Sviluppo economico ha emanato un documento che chiarisce nel dettaglio gli obblighi derivanti dall’applicazione del Decreto 102/14.

L’articolo 2 comma 2 lettera b-bis del decreto 102/14, definisce l’Audit energetico o diagnosi energetica come:

  •    “procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”.

La diagnosi energetica risulta il primo passo per una gestione razionale dell’energia ed è fondamentale per l’impresa che voglia migliorare la propria efficienza energetica.

Il processo di Diagnosi Energetica può essere suddiviso in step di lavoro di seguito elencate:

     1. attività preliminari: fase in cui l’Auditor Energetico entra in contatto con la direzione aziendale e insieme a quest’ultima definisce obiettivi, necessità, tempistiche e pianifica tutte le attività per l’esecuzione della diagnosi;

     2. attività in campo: intraprese sul campo dall’Auditor, tramite visite e ispezioni mirate a valutare gli usi energetici, comprendere comportamenti e modalità operative degli utenti e il loro impatto sui consumi e l’efficienza energetica;

     3. analisi: rappresenta l’attività principale della diagnosi energetica durante la quale l’Auditor individua i flussi energetici e definisce un bilancio energetico;

     4. attività finali: l’Auditor produce un rapporto finale da consegnare alla direzione aziendale, coerente con i requisiti e le finalità concordate con quest’ultima.

Sempre l’articolo 2 ci indica quali sono i soggetti obbligati:

  • lettera v) le grandi imprese, che occupano almeno 250 addetti o che ne occupano di meno ma hanno un fatturato annuo sopra i 50milioni di euro e un bilancio annuo sopra i 43milioni di euro;

Il decreto interministeriale del 5 aprile del 2013, all’articolo 2, attuativo dell’art. 39 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (noto come "Decreto Sviluppo"), contiene il concetto di impresa energivora:

  • le imprese a forte consumo di energia, che hanno un consumo energetico annuo (elettrico o di altro tipo) non inferiore a 2,4 GWh e un rapporto fra costo dell’energia e volume del fatturato non inferiore al 3%. Tali imprese sono esonerate dall’obbligo le imprese energivore che adottino un sistema di gestione dei consumi energetici conforme ai criteri di diagnosi contenuti nel decreto 102/14 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001).

Chi può eseguire l’audit energetico, a partire dal 19 luglio 2016 sono solo i soggetti certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCO – Energy Saving Company) e UNI CEI 11339 (EGE – Esperti in Gestione dell’Energia).

Per monitorare e controllare i consumi e i costi energetici delle imprese e sapere se questa è energivora e di media o grande dimensione, uno strumento importante è la contabilità energetica. Essa è altresì fondamentale per la valutazione e la programmazione di interventi di ammodernamento dal punto di vista energetico o per altre misure di gestione dell'energia.

Il documento da cui è possibile quantificare le prestazioni del sistema edificio-impianto, del tipo di materiali utilizzati per la sua costruzione, dell’efficienza degli impianti installati e del loro corretto dimensionamento, dal punto di vista dei consumi, è la certificazione energetica che è l’insieme delle attività svolte da un professionista abilitato per la definizione di un documento attestante la prestazione, l’efficienza ed il rendimento energetico di un edificio che si conclude con il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Fra le novità introdotte dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 è prevista l’integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, con l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative per le imprese energivore che non attuino almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche o che non adottino sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001,

L’obbligo della diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che presentino un consumo energetico complessivo annuo inferiore a 50 tep.

Introduce inoltre un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per effettuare le diagnosi energetiche e i conseguenti interventi di efficientamento energetico. Inoltre prevede per la stessa categoria di imprese dei bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001.

L’obbligo della diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che presentino un consumo energetico complessivo annuo inferiore a 50 tep.

Introduce inoltre un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alla piccole e medie imprese per effettuare le diagnosi energetiche e i conseguenti interventi di efficientamento energetico. Inoltre prevede per la stessa categoria di imprese dei bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001.

 

Consulta i documenti
Linee guida operative per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione
Elenco dei Comuni dotati del Piano di Illuminazione Pubblica

Consulta la normativa
Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
DECRETO 5 aprile 2013 - Definizione delle imprese a forte consumo di energia
Testo Coordinato Del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 -Misure urgenti per la crescita del Paese
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.».