Siti militari

L'art. 13, comma 5, lettera b), del D.L. 91 del 2014 (c.d. decreto competitività) introduce un nuovo articolo 241-bis (Aree militari) nel D.Lgs 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), il quale stabilisce che ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica (e relativa istruttoria), da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate, si applicano sempre le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dal cd. Codice dell'ambiente per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale e ad uso commerciale o industriale (tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006), individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.  Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui sopra sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

Le CSC delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella l dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Codice dell'ambiente devono essere definite dall'Istituto Superiore di Sanità, sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

Un'ulteriore disposizione in materia è contenuta nell'art. 13 comma 5 lettera a) del D.L. 91 del 2014 che ha riscritto la disciplina per la gestione dei c.d. rifiuti militari dettata dal comma 5-bis dell'articolo 184 del cd. Codice dell'ambiente.

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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91