Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)

 

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di accertarne la compatibilità ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni.

La valutazione di impatto ambientale è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal D. Lgs. 104 del 2017 e dalla DGR 45/24 del 27.11.2017, la cui efficacia temporale è stata disposta con la DGR 53/14 del 28.11.2017.

La Giunta regionale ha emanato le seguenti ulteriori disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale:

  • DGR 19/33 del 17.04.2018 recante “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell’efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica”;
  • DGR 41/40 del 08.08.2018  recante “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13  novembre 1998  n.  31, in  materia di procedure di valutazione ambientale da applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all’ interno di siti della rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e semplificazione in tema di pubblicazione dei provvedimenti in materia di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)”.

 

Categorie di progetti sottoposti a VIA regionale

  • progetti indicati nell’allegato A1 della Delibera n. 45/24 del 27/09/2017;
  • “opere o interventi di nuova realizzazione” indicati nell’allegato B1 della Delibera n. 45/24 del 27/09/2017 ricadenti anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
  • modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato A1 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  • modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A1 e B1, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  • progetti indicati nell’allegato B1, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Presentazione dell’istanza e avvio del procedimento

Il Proponente l’opera o l’intervento presenta l’istanza di VIA al Servizio SVA dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, trasmettendo tutta la documentazione in formato elettronico.

Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA, il Servizio SVA:

  1.  verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 (DGR 45/24 del 27.09.2017 come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/14 del 28.11.2017);
  2.  verifica l'eventuale ricorrere della fattispecie delle consultazioni transfrontaliere;
  3.  pubblica nel sito web istituzionale della Regione Sardegna la documentazione acquisita;
  4.  comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna.

Procedimento di VIA: consultazione e acquisizione pareri

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione Sardegna, il Servizio SVA nonché le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione. All’esito della verifica, il Servizio SVA assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione delle eventuali integrazioni richieste dal Servizio medesimo e dalle amministrazioni ed enti di cui sopra. Le stesse dovranno essere presentate al Servizio SVA.

Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, il Servizio SVA pubblica nel sito web istituzionale della Regione Sardegna un avviso pubblico predisposto dal proponente.

Della pubblicazione dell’avviso è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e sono acquisiti, per via telematica o nell’ambito della Conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dal Servizio SVA, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui sopra.

Il Servizio SVA, tenuto conto dei pareri/contributi istruttori/osservazioni acquisiti, predispone e trasmette all’Assessore della Difesa dell’Ambiente una relazione istruttoria contenente una motivata proposta di giudizio di compatibilità ambientale.

Sulla base dell’istruttoria del Servizio, la Giunta regionale conclude il procedimento di VIA con propria deliberazione, esprimendo un giudizio positivo o negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento.

La Deliberazione della Giunta Regionale è pubblicata integralmente ed esclusivamente nel sito web della Regione Sardegna Autonoma della Sardegna.

I versamenti relativi agli oneri istruttori per i procedimenti di VIA  dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico - pagoPA - collegandosi alla pagina https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEGNA

Gli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalita di pagamento girofondi (L. 27/2012).