Rifiuti urbani

 
Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, si definiscono rifiuti urbani:
 
  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Il concetto cardine attorno al quale si sviluppa la normativa comunitaria sui rifiuti urbani è riportato all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, il quale presenta la gerarchia dei rifiuti, definita quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Essa è caratterizzata dalle seguenti opzioni:
 
  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • smaltimento.
La pianificazione messa in atto dalla Regione Sardegna per la gestione dei rifiuti urbani assume come principio per l’attuazione della citata gerarchia, la necessità di partire dalle raccolte dei rifiuti per programmare e gestire con efficienza ed efficacia le successive operazioni di trattamento finalizzato al recupero o, come soluzione meno indicata, allo smaltimento.
In quest’ottica si inseriscono il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, gli accordi di programma e le linee guida che la Regione Sardegna ha predisposto con l’intenzione di promuovere adeguati interventi per il perseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti secondo i criteri della sostenibilità ambientale, che tengano conto delle recenti evoluzioni in campo comunitario, nonché delle esperienze maturate in Sardegna negli ultimi anni, sia in ambito tecnico, riguardo alla strutturazione ed erogazione dei servizi di raccolta e trattamento, sia in ambito normativo.
 
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Raccolta differenziata in Sardegna nell’anno 2023 al 76,46%

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Raccolta differenziata in Sardegna nell’anno 2023 al 76,46%

La Sardegna ha raggiunto il 76,46% di raccolta differenziata migliorando ancora leggermente il risultato rispetto al 2022.

Il dato è stato validato da ARPAS sulla base delle informazioni trasmesse dai Comuni entro il termine del 30 aprile 2024.

Inoltre, l’ARPAS ha comunicato:

  • la quantità delle singole frazioni di rifiuto che hanno concorso alla determinazione della sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata nonché il valore di quest’ultimo;
  • la quantità delle singole frazioni di rifiuto che hanno concorso alla determinazione della sommatoria dei quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati nonché il valore di quest’ultimo;
  • la quantità di rifiuti totali prodotta;
  • la quantità di rifiuti pro capite prodotta;
  • la percentuale di raccolta differenziata validata con due cifre decimali.

Il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni Comune sono stati svolti secondo quanto previsto dall’art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e sulla base delle linee guida definite dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, recepiti con atto di indirizzo allegato alla D.G.R. n. 23/8 del 9.5.2017.

Conseguentemente, con determinazione del Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio n. 1242 del 5 dicembre 2024 è stata stabilita la percentuale di raccolta differenziata di ciascun Comune nell’anno 2023 e l’elenco dei Comuni che hanno conseguito nel 2023 una produzione pro capite di rifiuti inferiore al 70% del valore medio regionale (pari a 460 kg/abitante/anno), ai quali non andrà applicata l’addizionale di cui al comma 3 dell’art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 a decorrere dalle quantificazioni del tributo e dell’addizionale relative al primo trimestre 2025.

È stato, inoltre, stabilito l’elenco dei Comuni che hanno omesso di trasmettere i dati e sono quindi esclusi dall'applicazione della modulazione dell’ecotassa di cui al comma 3-bis dell’art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006, sempre a decorrere dalle quantificazioni del tributo e dell’addizionale relative al primo trimestre 2025.

Tali elenchi sono stati utilizzati per stabilire le eventuali riduzioni, fatto salvo l’ammontare di 5,16 €/ton fissato dall’art. 3, comma 29, della Legge n. 549/1995, o maggiorazioni del tributo di smaltimento in discarica per ciascun Comune, in coerenza con il citato atto di indirizzo regionale.

Consulta i documenti
Determinazione n. 1242 del 05.12.2024 con allegati